Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. L’informazione e la formazione del personale a cura del Datore di lavoro deve essere verbalizzata e il verbale stesso deve essere custodito all’interno della ditta. La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.). Ai sensi del recente accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 21/12/2011, sono stati indicati la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione.
Il Corso fornisce tutti gli elementi formativi per i lavoratori dipendenti o ad essi equiparati (es. soci lavoratori, partecipanti a tirocini formativi, ecc.), all’interno della propria azienda o unità produttiva, cosi come previsto dall’art. 37 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81).
Il programma prevede ai sensi del recente accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 21/12/2011 la trattazione dei contenuti indicati a seguito:
Costituisce credito formativo permanente (punto 8 dell’accordo Stato – Regioni – Province Autonome del 21/12/2011), anche in caso di nuovo rapporto di lavoro in settori differenti da quello di appartenenza al momento del corso.
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