La formazione del Preposto

28 Ottobre 2022

Altro profilo di notevole innovazione attiene anche alla formazione del preposto che si correla al quadro dei rafforzati obblighi antinfortunistici che la legge 215 del 2021 prevede a suo carico. Anche in questo caso il legislatore interviene sul comma 7 stabilendo che i dirigenti e i preposti debbano ricevere “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rinviando dunque gli aspetti di disciplina alle determinazioni della Conferenza. Inoltre, in relazione alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che:

“per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”

Anche in relazione a tali obblighi sono sorti alcuni interrogativi ai quali la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1 del 2022 ha dato risposta. In primo luogo, ci si è domandati quale sia il regime degli obblighi informativi che deve essere osservato nelle more dell’accordo da adottarsi, come detto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle more della sua approvazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che non viene meno l’obbligo formativo e che continuano ad operare le disposizioni dell’accordo vigente n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008 non interessato dalla novella del 2021.

In secondo luogo, sorge l’interrogativo in ordine al contenuto e al parametro di valutazione della nozione di “adeguatezza” e “specificità” che devono conformare la formazione del preposto. L’Ispettorato ha chiarito che tali requisiti attengono ai contenuti della formazione i cui profili di dettaglio saranno definiti con l’accordo che sarà assunto dalla Conferenza entro il prossimo 30 giugno. Lo si deduce dal combinato disposto dei commi 2 e 7 dell’art. 37 d.lgs. 81 del 2008. Il comma 7, infatti, nel prevedere la necessità di una formazione adeguata e specifica, rinvia al secondo periodo del comma 2 il quale fa espresso riferimento alle determinazioni assunte dalla Conferenza. Se, dunque, occorre attendere la suddetta disciplina per conferire ai parametri della formazione un contenuto applicativo, occorrerà altresì far riferimento ad un periodo transitorio nel quale si offre la possibilità di conformarsi alle nuove prescrizioni, così come già disciplinato al paragrafo 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 rubricato, appunto “Disposizioni transitorie”. Da questo quadro consegue altresì che le nuove modalità formative “non potranno costituire elementi utili ai fini dell’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994”.

L’obbligo di addestramento

L’anelito del legislatore ad un potenziamento della sicurezza attraverso una formazione dai contenuti più pregnanti trova il suo precipitato altresì in un potenziamento dei profili relativi all’addestramento. Anche in questo caso è la legge di conversione del D.L. 146/2021 a prevedere un profilo di sostanziale integrazione del dettato del comma 5 dell’art. 37 del Testo Unico. Ivi infatti, alla previsione secondo la quale l’addestramento deve essere effettuato “da persona esperta e sul luogo di lavoro” si è aggiunto che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato” Si tratta qui di comprendere se tali profili, che positivizzano nel dettato legislativo i contenuti e le modalità dell’addestramento, possano costituire obbligo sin dal 21 dicembre 2021, data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021. In questo caso l’Ispettorato ha adottato un’interpretazione particolarmente stingente del precetto, ritenendo che tali contenuti debbano trovare
immediata applicazione anche con riferimento alla necessità della “prova pratica” e/o dell’“esercitazione applicata”, che dovrà pertanto essere oggetto di tracciamento in un “apposito registro informatizzato”. I motivi che sorreggono una simile cogenza possono rinvenirsi nel tenore dello stesso dettato normativo. Il legislatore interviene, infatti, specificando aspetti modali di piena realizzabilità i quali sembrano collocarsi nel solco di procedure già avviate. Non sarebbe pertanto plausibile una critica che
tacciasse di inesigibilità l’assunzione immediata di tali obblighi i quali rientrano in un quadro di attuabilità che non richiede periodi di latenza.

La sospensione per gravi violazioni antinfortunistiche

Le precisazioni offerte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare oggetto di questo commento risultano di particolare interesse anche con riferimento alla latitudine applicativa del procedimento di sospensione previsto dal nuovo art. 14 del d.lgs. 81/2008 il quale:

  • conferisce agli ispettori l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa nel caso in cui riscontrino violazioni gravi ancorché non reiterate;
  • associa alla sospensione il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti durante tutto il periodo di sospensione;
  • stabilisce la revoca della sospensione nel caso in cui vengano rimosse le conseguenze pericolose legate alle gravi violazioni purché si sia provveduto al pagamento di una somma aggiuntiva;
  • infine, non consente il ricorso contro il provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Fra le violazioni di ordine generale, la n. 3, prevista dall’Allegato I, si identifica proprio con la “mancata formazione ed addestramento”. Giova qui ricordare come formazione ed addestramento costituiscano due aspetti naturalmente diversi, l’uno previsto dall’art. 2, comma 1, lettera aa) e l’altro dall’art. 2, comma 1, lettera cc).
L’art. 37, comma 4, precisa in quali occasioni debba aver luogo “la formazione e ove previsto l’addestramento”. Dunque, se normalmente essi costituiscono due profili disgiunti, solo ove previsto dovranno essere erogati entrambi3. Il caso è certamente quello della violazione in esame in relazione alla quale l’uso della congiuntiva e impone una interpretazione restrittiva della violazione la quale ricorrerebbe soltanto dove manchi tanto la formazione quanto l’addestramento. Come autorevolmente sostenuto, la fattispecie delineata dalla violazione n. 3 potrebbe integrarsi nei casi di:

  1. Formazione non effettiva;
  2. Omesso controllo sulla formazione;
  3. Formazione non preventiva;
  4. Formazione non continuativa;
  5. Mancata formazione su ruschi specifici, eccezionali, collaterali;
  6. Mancata formazione del lavoratore esperto;
  7. Sostituzione della formazione con cartelli e divieti.

Da questa previsione sarebbe esclusa la formazione dei dirigenti e dei preposti giacché non solo l’addestramento riguarda i soli lavoratori ma, altresì, è il dato letterale del punto n. 3 dell’Allegato a parlare di una somma aggiuntiva di euro 300,00 “per ciascun lavoratore interessato”.

Fonte: Articolo a cura di Avv. Cecilia Valbonesi (Avvocato del foro di Firenze) epc.it

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